Il danno da perdita parentale è un danno non patrimoniale volto a risarcire la sofferenza patita dagli stretti congiunti del soggetto morto, che viene valutato dai giudici sulla base di “tabelle” redatte dai principali Tribunali, tra cui particolare diffusione hanno avuto nel corso degli anni le tabelle del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano.
Se a partire dal 2021, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione sembrava preferire l’applicazione delle tabelle di Roma, essendo quelle milanesi, in difetto di un sistema a punti, inidonee a quantificare in maniera corretta il danno parentale.
Successivamente, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 37009 del 16.12.2022 è tornata sull’argomento promuovendo l’applicazione delle tabelle milanesi, avendo nel frattempo, in data 29 giugno 2022, l’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano adeguato le tabelle ai principi espressi dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 10579/2021 n. 26300/21 e n. 263001/21, introducendo una graduazione della liquidazione in base al sistema a punti.
In particolare i giudici di legittimità hanno affermato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.