La Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, infatti, riconosce un’importante eccezione al principio generale di irrisarcibilità dell’ulteriore danno da perdita di chance quando è già presente un danno da perdita anticipata della vita.
In sostanza il Giudice di merito può prendere in considerazione la possibilità di concedere un risarcimento aggiuntivo se sono presenti prove scientifiche specifiche che dimostrano che, oltre al tempo di vita già perso, esisteva una “seria, concreta e apprezzabile possibilità” di sopravvivenza, direttamente attribuibile all’errore medico.
La chiave di questa eccezione è la necessità di basare tale possibilità su prove scientifiche concrete e specifiche. Questo implica che non sia sufficiente un mero auspicio o una speranza vaga, ma la probabilità di sopravvivenza deve essere dimostrabile quantitativamente e in modo sostanziale.
In tali casi l’ulteriore danno da perdita di chance può, quindi, essere considerato concretamente risarcibile, e questa valutazione deve avvenire in via equitativa, cioè in base a principi di giustizia e equità, senza vincoli stretti ai parametri standard relativi al danno biologico e al danno da premorienza, sebbene tali parametri possano essere ridotti percentualmente.