La pronuncia è intervenuta in risposta a questioni sollevate dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, in merito all’art. 3 della legge n. 210 del 1992.
Nel caso specifico, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano avanzato la richiesta di indennizzo oltre il periodo di tre anni dal manifestarsi del danno.
Tale richiesta, tuttavia, è stata presentata prima che il danno stesso, causato da una vaccinazione all’epoca raccomandata e non obbligatoria, fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 107 del 2012.
La Corte Costituzionale ha precisato che, per garantire l’effettività del diritto all’indennizzo, il termine per la richiesta deve iniziare a decorrere dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità.
Prima di questo momento, il diritto all’indennizzo non può essere considerato concretamente esercitabile.
La sentenza sottolinea che la diversa interpretazione vanificherebbe il diritto stesso garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute.
Il danno causato dalla vaccinazione, inoltre, deve essere considerato come un pregiudizio individuale subito nell’interesse della collettività e , pertanto, la responsabilità di tale danno deve essere assunta dalla collettività stessa.
Questa decisione rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela dei diritti degli individui danneggiati da vaccinazioni, garantendo un’esercizio effettivo del diritto all’indennizzo.