Il caso in questione si riferisce a un intervento di mastectomia con ricostruzione del seno che, purtroppo, non ebbe l’esito sperato.
L’intervento di “espansione mammaria” del 2006, infatti, aveva causato complicanze, portando all’infiammazione e successivamente a un’infezione, costringendo la donna a rimuovere le protesi pochi giorni dopo l’operazione.
La Corte d’appello di Bologna aveva inizialmente respinto la richiesta di un aumento del risarcimento, confermando una percentuale di invalidità del 22-23%, e negando il danno da perdita di chances lavorative, sostenendo che non era stato provato in corso di causa l’avvio alla carriera di modella o ragazza immagine.
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, chiarito che il danno da perdita di chance non riguarda la perdita di un vantaggio certo ed attuale, ma la concretezza della possibilità di conseguire un vantaggio sperato.
La Corte d’appello aveva, pertanto, errato nel valutare il danno risarcibile della chance “col metro della certezza” anziché della possibilità qualificata secondo i canoni della apprezzabilità, serietà, consistenza.
La sentenza sottolinea che il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance deve allegare e provare l’esistenza della plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso, e del correlato nesso causale, anche attraverso presunzioni o calcoli di probabilità.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che la valutazione del danno morale deve tener conto del rilevante pregiudizio estetico e funzionale, considerando elementi come la deturpazione permanente del seno in una giovane donna.
La Corte d’appello dovrà, pertanto, rivalutare la questione insieme agli altri aspetti, ma in una diversa composizione.