Il danno riflesso consiste in quel nocumento che viene arrecato ad un terzo, ritenuto la vittima secondaria, rispetto al soggetto danneggiato, ma pur sempre destinatario delle conseguenze pregiudizievoli subite da quest’ultimo per effetto della condotta illecita altrui.
In tali casi, il nostro ordinamento riconosce anche ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, causato da un lato dalla sofferenza vissuta per la malattia della persona cara e dall’altro dal cambiamento in peggio che la nuova realtà provoca nella propria vita quotidiana.
La Corte di Cassazione, civ., sez. III, con la recentissima ordinanza n. 13540 del 17 maggio 2023 è tornata sui criteri da adottare per la quantificazione del danno non patrimoniale in favore delle vittime “c.d. secondarie”.
Gli Ermellini, nel provvedimento in commento, hanno specificato che per la liquidazione di tale voce di danno sono preferibili le Tabelle di Roma, nonostante siano state redatte nel 2019, in quanto in relazione a tali danni, ancora oggi, sono da preferire alle analoghe milanesi del giugno 2022, perché, diversamente da queste ultime, permettono di meglio regolare il risarcimento dovuto rispetto alla situazione concretamente verificatasi, in quanto forniscono uno schema di calcolo specifico a punti, appositamente predisposto per questa tipologia di danno che tiene conto delle due diverse componenti del danno “morale” vale a dire l’aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto) e del danno “dinamico-relazionale”, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.