La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 25772 del 2023, ha delineato chiaramente il percorso per valutare la colpa del medico, richiamando l’art. 1176, comma 2, del codice civile.
Questo articolo stabilisce che, nell’adempimento delle obbligazioni legate all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve essere valutata in relazione alla natura dell’attività svolta.
L’approccio della Corte si basa su tre fasi cruciali:
Il giudice deve stabilire quale condotta avrebbe dovuto teoricamente tenere un professionista diligente. La diligenza richiesta è confrontata con la natura dell’attività professionale in questione.
Il passo successivo è accertare quale condotta è stata effettivamente tenuta dal professionista in questione.
Il giudice deve valutare se lo scarto tra la condotta teoricamente diligente e quella effettivamente tenuta è dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza, o se è giustificato da circostanze particolari.
La Corte ribadisce il concetto che la colpa del medico sorge quando la sua condotta è difforme da quella che un professionista serio e preparato avrebbe tenuto nelle stesse circostanze.
Il caso specifico, originato da un intervento di riduzione femorale, evidenzia la necessità di valutare attentamente le decisioni del medico anestetista.
La Corte di Cassazione critica la Corte d’appello di Milano per non aver stabilito una condotta alternativa corretta, sottolineando che la responsabilità del medico di turno notturno non può essere esclusa solo perché assegnato a un reparto diverso.
Al contrario, tale responsabilità dovrebbe essere valutata mediante la comparazione delle istruzioni terapeutiche effettivamente fornite dal sanitario con quelle suggerite dalle leges artis.
Questa valutazione deve tener conto delle specializzazioni del medico e delle circostanze specifiche del caso concreto.