La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16633 del 12 giugno 2023 si è tornata ad occupare del danno da mancato consenso informato, chiarendo che il consenso del paziente, oltre che informato, dev’essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) e globale (deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso); esso deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito (anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito).
Con la sentenza in commento la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che al paziente va sempre fornita adeguata e completa informazione anche sulle possibili complicanze dell’intervento, perché un’eventuale deficit informativo, anche in tal senso, determinerebbe comunque la lesione del diritto all’autodeterminazione ed andrebbe risarcita.
A parere degli Ermellini vi sono casi in cui casi in cui la prestazione terapeutica cagiona un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, a prescindere dalla circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno e, pertanto, in tali eventualità, anche se il paziente aveva acconsentito all’ esecuzione dell’operazione, aveva comunque il diritto di essere informato su tali possibili evenienze, così da essere messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente.